Convenzione
Art. 36
Entrata in vigore
In vigore dal 24 feb 1994
. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ogni protocollo entrerà in giorno il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto protocollo.
3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
4. Ogni protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella parte contraente, a seconda di quale sia la più recente.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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