Art. 1
In vigore dal 23 feb 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;119#art-1