Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 feb 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.
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