Art. 4
LEGGE 20 gennaio 1994, n. 52
In vigore dal 10 feb 1994
1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" istituisce in Roma un centro di documentazione mediante la raccolta di opere, di riviste specializzate e di quant'altro possa costituire valido strumento scientifico per studiosi, ricercatori ed operatori scolastici e sociali per il superamento di tutte le barriere culturali e per promuovere lo studio e la divulgazione della scienza tiflologica.
2. Per la realizzazione e l'attivazione del centro di documentazione di cui al comma 1, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può avvalersi di altre istituzioni pubbliche o private, di comprovata esperienza e competenza; può in particolare avvalersi del concorso e dei contributi dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, nonchè del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio nazionale delle ricerche.
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