Art. 2
LEGGE 20 gennaio 1994, n. 52
In vigore dal 10 feb 1994
1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, attraverso l'uso di sistemi tecnologici multimediali in favore dei non vedenti residenti in Italia o nei Paesi membri della Comunità europea, nonchè nei Paesi con i quali esistano appositi accordi, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonchè ai fondi della Comunità economica europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.
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