Art. 8

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20

In vigore dal 15 gen 1994
Sanatoria ed entrata in vigore 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonchè le attività poste in essere e le pronuncie giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO Nota all': - I DD.LL. n. 5/1993, n. 143/1993, n. 232/1993 e n. 359/1993 recanti: "Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa", non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1993, n. 166 del 17 luglio 1993, n. 217 del 15 settembre 1993, e n. 268 del 15 novembre 1993). Il D.L. n. 453/1993 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 19, riportata in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo