Art. 7
LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20
In vigore dal 15 gen 1994
Consiglio di presidenza
1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati.
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