Art. 7

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20

In vigore dal 15 gen 1994
Consiglio di presidenza 1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo