Art. 4

LEGGE 12 gennaio 1994, n. 30

In vigore dal 13 ott 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
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