Art. 4
LEGGE 12 gennaio 1994, n. 30
In vigore dal 13 ott 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-12;30#art-4