Art. 1
LEGGE 12 gennaio 1994, n. 30
In vigore dal 13 ott 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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