Art. 7

LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37

In vigore dal 3 feb 1994
1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione. Nota all': - Per il titolo del citato R.D.L. n. 1338/1936 si veda nelle note all'art. 6.
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