Art. 5
LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37
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In attesa dell'approvazione dei piani di bacino previsti dalla legge, qualsiasi autorizzazione per interventi su fiumi, torrenti o laghi deve basarsi su preventive valutazioni e studi di impatto. Tali studi sono predisposti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio dell'atto. Il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato al rispetto del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico e alla tutela degli aspetti ambientali. Inoltre, ogni variazione d'uso dei beni del demanio idrico richiede un esplicito provvedimento di autorizzazione volto a garantire i medesimi interessi pubblici.
La norma intende garantire la tutela ambientale, l'equilibrio geomorfologico e il corretto regime delle acque nelle aree demaniali fluviali e lacuali prima dell'adozione dei piani di bacino.
Si applica alle amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni e ai soggetti che intendono realizzare interventi o variazioni d'uso sui beni del demanio idrico.
Un'impresa intende estrarre materiali litoidi dall'alveo di un fiume in un territorio in cui non è ancora stato adottato il piano di bacino. L'autorità competente potrà rilasciare la relativa concessione solo dopo aver redatto e valutato uno studio di impatto che accerti la salvaguardia dell'equilibrio geostatico e del regime delle acque.
Redazione di valutazioni preventive e studi di impatto sotto la responsabilità dell'amministrazione competente; obbligo di esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione per variazioni all'uso dei beni del demanio idrico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.