Art. 4

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561

In vigore dal 13 lug 1999
(Disposizioni finali e transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. 2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;561#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo