Art. 2

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561

In vigore dal 13 lug 1999
(Entità della somma dovuta). 1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell', comma 1, è così determinata: a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l); b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni; c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni; d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo; e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f); f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205 .
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