Art. 4
LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549
In vigore dal 1 gen 1994
(Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico)
1. n Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorità competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91.
2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.
Nota all':
- Per il titolo del citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/91, si veda in nota all'.
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