Art. 2
LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549
In vigore dal 1 gen 1994
(Oggetto della legge)
1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito de- nominate "sostanze lesive", sono disciplinati dalla presente legge.
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