Art. 13
LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549
In vigore dal 1 gen 1994
(Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta)
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.
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