Art. 11

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549

In vigore dal 25 giu 1997
(Campagne di informazione e di educazione) 1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini finalizzate: a) alla conoscenza delle proprietà dell'ozonosfera in relazione all'ambiente e alla salute umana; b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive; c) alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalità di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive; d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente. 2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali. 3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresì campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado , rientranti nei programmi tecnici e scientifici .
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