Art. 7

LEGGE 26 novembre 1993, n. 483

In vigore dal 9 gen 1996
1. L'ammontare dei titoli di cui agli si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.
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