Art. 6
LEGGE 26 novembre 1993, n. 483
In vigore dal 16 dic 1993
1. Il conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" non può presentare saldi a debito del Tesoro.
2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.
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