Art. 6

LEGGE 26 novembre 1993, n. 483

In vigore dal 16 dic 1993
1. Il conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" non può presentare saldi a debito del Tesoro. 2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-11-26;483#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo