Art. 4

LEGGE 26 novembre 1993, n. 482

In vigore dal 15 dic 1993
1. Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del gruppo richiedente. 2. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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LEGGE 26 novembre 1993, n. 482 (Art. 4 Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.) — Testo vigente | Portale Normativo