Art. 2
LEGGE 26 novembre 1993, n. 482
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 26 novembre 1993, n. 482
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L'articolo stabilisce che le regole previste per il personale pubblico si applicano anche ai dipendenti di aziende private distaccati presso i gruppi parlamentari. Per poter disporre il distacco è però necessario ottenere il consenso espresso del lavoratore interessato. Allo stesso modo, è indispensabile che vi sia anche il previo consenso da parte del suo datore di lavoro.
La norma estende la disciplina dei distacchi presso i gruppi parlamentari anche ai lavoratori del settore privato. Lo scopo è consentire tale assegnazione temporanea tutelando al contempo la volontà del dipendente e dell'azienda.
Si applica ai dipendenti del settore privato, ai rispettivi datori di lavoro e ai gruppi parlamentari.
Un lavoratore assunto a tempo indeterminato in un'azienda privata accetta di svolgere temporaneamente la propria attività presso un gruppo parlamentare. L'azienda acconsente alla richiesta e approva il provvedimento, permettendo così il formale distacco del dipendente.
È richiesto il previo consenso del dipendente interessato e del datore di lavoro per poter disporre il distacco; non sono menzionate sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.