Art. 2

LEGGE 26 novembre 1993, n. 482

In vigore dal 15 dic 1993
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai distacchi di dipendenti del settore privato presso i gruppi parlamentari. Il distacco è disposto previo consenso dell'interessato e del datore di lavoro.
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LEGGE 26 novembre 1993, n. 482 (Art. 2 Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.) — Testo vigente | Portale Normativo