Art. 4
LEGGE 27 ottobre 1993, n. 433
In vigore dal 18 nov 1993
1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: CONSO
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