Art. 1
LEGGE 27 ottobre 1993, n. 433
In vigore dal 1 gen 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall' della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall' della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è rivalutata nel modo seguente:
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;
c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-10-27;433#art-1