Art. 8
LEGGE 15 ottobre 1993, n. 415
In vigore dal 19 ott 1993
1. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all':
- Il testo dell'art. 34, comma 5, della legge n. 81/1993 è il seguente: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali".
Storico versioni
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