Art. 6

In vigore dal 26 ott 1993
Norma di copertura 1. All'onere derivante dall'attuazione dell', valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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