Art. 5

LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409

In vigore dal 26 ott 1993
Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all' e dell'aliquota IRPEF di cui all' ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.
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