Art. 2
In vigore dal 1 set 1993
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;335#art-2