Art. 1
In vigore dal 1 set 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;335#art-1