Art. 5
In vigore dal 17 ago 1993
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli Conso
Storico versioni
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