Art. 5

In vigore dal 17 ago 1993
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1993 SCALFARO Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri Andreatta, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli Conso
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urn:nir:stato:legge:1993-07-28;300#art-5

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