Art. 2

In vigore dal 17 ago 1993
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazinali di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-28;300#art-2

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