Art. 2

In vigore dal 20 ago 1993
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all' della presente legge a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990. — Testo vigente | Portale Normativo