Art. 1

In vigore dal 20 ago 1993
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304#art-1

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