Art. 5
LEGGE 25 giugno 1993, n. 206
In vigore dal 27 giu 1993
Abrogazioni - Entrata in vigore
1. L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonchè l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli CONSO
Note all':
- La legge n. 103/1975 reca: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".
- Il D.L. n. 807/1984 reca: "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive".
- Per il titolo della legge n. 223/1990 si veda la precedente nota all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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