Art. 3

LEGGE 25 giugno 1993, n. 206

In vigore dal 27 giu 1993
Direttore generale 1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio. 2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. 3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio. 4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all', comma 7, lettera b); b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonchè, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio; >c) provvede alla gestione del personale dell'azienda; d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all', comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società; e) provvede all'attuazione dei piani di cui all', comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. 5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.
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