Art. 2
In vigore dal 30 dic 1993
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall' della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato , per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell' del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall' della presente legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-03-24;75#art-2