Art. 2
LEGGE 24 marzo 1993, n. 75
In vigore dal 30 dic 1993
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall' della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato , per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133
. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell' del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall' della presente legge.
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