Art. 1

In vigore dal 25 mar 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell' del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
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urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75#art-1

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