Art. 16
LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501
In vigore dal 13 gen 1993
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno
finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
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