Art. 12

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501

In vigore dal 25 nov 1993
(Stato di previsione del Ministero delle poste delle telecomunicazioni e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1). 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445 . 4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell', secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima. 5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall' della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117. 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445 . 7. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445 . 8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58.
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