Art. 5

In vigore dal 13 gen 1993
1. A modificazione di quanto previsto nell' del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.
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