Art. 10
In vigore dal 13 gen 1993
1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.
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