TrattatoTitolo V

Art. J.8

In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.8 1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune. 2. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali adottati dal Consiglio europeo. Esso provvede all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità, tranne che per le questioni di procedura e nel caso di cui all'articolo J.3, punto 2. 3. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e presentare proposte al Consiglio. 4. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, entro un termine di quarantotto ore, o, in caso di emergenza entro un termine più breve, una riunione straordinaria del Consiglio. 5. Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, un Comitato politico composto dei direttori politici segue la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio a richiesta di questo o di propria iniziativa. Sorveglia altresì l'attuazione delle politiche concordate fatte salve le competenze della Presidenza e della Commissione.
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