Trattato›Titolo V
Art. J.10
In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.10
All'atto di un'eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezza, conformemente all'articolo J.4, la Conferenza convocata a tal fine esamina anche se debbano essere apportati altri emendamenti alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-j-10