TrattatoTitolo V

Art. J.10

In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.10 All'atto di un'eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezza, conformemente all'articolo J.4, la Conferenza convocata a tal fine esamina anche se debbano essere apportati altri emendamenti alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-j-10

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