Trattato›Titolo I
Art. E
In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO E
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-e