Trattato›Titolo I
Art. B
In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO B
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;
- affermare la sua identità sulla scena internazionale, segnatamente mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, condurre ad una difesa comune;
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'instituzione di una cittadinanza dell'Unione;
- sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;
- mantenere integralmente l'"acquis" comunitario e svilupparlo al fine di valutare, attraverso la procedura prevista all'articolo N, paragrafo 2, in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi dell'Unione saranno saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all' B del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-b