Art. 15

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257

In vigore dal 28 apr 1992
Sanzioni 1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonchè l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell', sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni. 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all', comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall', comma 1, e dall', comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.
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