Art. 15

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257

In vigore dal 28 apr 1992
Sanzioni 1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonchè l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell', sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni. 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all', comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall', comma 1, e dall', comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

L'articolo stabilisce specifiche conseguenze economiche e provvedimenti interdittivi in caso di violazione delle norme sull'amianto. Per il mancato rispetto dei valori limite o dei divieti stabiliti è prevista un'ammenda penale. L'inosservanza delle misure di sicurezza, delle regole nelle attività di smaltimento, rimozione o bonifica e degli obblighi di informazione comporta invece l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, se un'impresa subisce tre irrogazioni di tali sanzioni, viene disposta la cessazione definitiva delle sue attività.

Perché esiste questa norma

La norma definisce il quadro sanzionatorio per punire le violazioni ai divieti, ai valori limite, alle misure di sicurezza, alle condizioni operative e agli obblighi informativi previsti dalla legge sulla cessazione dell'impiego dell'amianto.

A chi si applica

Si applica a chiunque violi i divieti o i valori limite, a chi opera nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica, e in generale alle imprese tenute all'adozione delle misure di sicurezza e agli obblighi informativi.

Esempio pratico

Un'impresa che esegue interventi di bonifica o rimozione dell'amianto senza rispettare le condizioni prescritte incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria. Se la stessa impresa accumula nel tempo tre sanzioni previste da questo articolo, l'autorità competente ne ordina la cessazione dell'attività.

Adempimenti e conseguenze

Ammenda da lire 10 milioni a 50 milioni per violazione dei valori limite o del divieto; sanzione amministrativa da lire 7 milioni a 35 milioni per inosservanza delle misure di sicurezza; sanzione amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni per mancato rispetto delle condizioni nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica; sanzione amministrativa da lire 5 milioni a 10 milioni per inosservanza degli obblighi di informazione; cessazione delle attività dell'impresa alla terza irrogazione di sanzioni.

Domande frequenti

Quali sanzioni sono previste per chi viola i valori limite o i divieti stabiliti dalla legge?È prevista la pena dell'ammenda per un importo compreso tra lire 10 milioni e lire 50 milioni.
Cosa rischia chi svolge attività di rimozione, smaltimento o bonifica senza rispettare le condizioni prescritte?Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
Cosa accade all'impresa che riceve per tre volte le sanzioni previste dall'articolo 15?Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività dell'impresa interessata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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