Art. 15
LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
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L'articolo stabilisce specifiche conseguenze economiche e provvedimenti interdittivi in caso di violazione delle norme sull'amianto. Per il mancato rispetto dei valori limite o dei divieti stabiliti è prevista un'ammenda penale. L'inosservanza delle misure di sicurezza, delle regole nelle attività di smaltimento, rimozione o bonifica e degli obblighi di informazione comporta invece l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, se un'impresa subisce tre irrogazioni di tali sanzioni, viene disposta la cessazione definitiva delle sue attività.
La norma definisce il quadro sanzionatorio per punire le violazioni ai divieti, ai valori limite, alle misure di sicurezza, alle condizioni operative e agli obblighi informativi previsti dalla legge sulla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Si applica a chiunque violi i divieti o i valori limite, a chi opera nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica, e in generale alle imprese tenute all'adozione delle misure di sicurezza e agli obblighi informativi.
Un'impresa che esegue interventi di bonifica o rimozione dell'amianto senza rispettare le condizioni prescritte incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria. Se la stessa impresa accumula nel tempo tre sanzioni previste da questo articolo, l'autorità competente ne ordina la cessazione dell'attività.
Ammenda da lire 10 milioni a 50 milioni per violazione dei valori limite o del divieto; sanzione amministrativa da lire 7 milioni a 35 milioni per inosservanza delle misure di sicurezza; sanzione amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni per mancato rispetto delle condizioni nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica; sanzione amministrativa da lire 5 milioni a 10 milioni per inosservanza degli obblighi di informazione; cessazione delle attività dell'impresa alla terza irrogazione di sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.