Art. 10
LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
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L'articolo impone alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare appositi piani per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica dall'amianto entro centottanta giorni da uno specifico decreto ministeriale. Questi piani devono includere diversi censimenti (dei siti di estrazione, delle imprese coinvolte e degli edifici con amianto friabile), individuare le aree per lo smaltimento e programmare la dismissione delle attività estrattive. Inoltre, stabiliscono controlli sanitari e ambientali, corsi di formazione obbligatori con rilascio di abilitazioni per gli operatori del settore e l'assegnazione di risorse alle unità sanitarie locali. Se una Regione o Provincia autonoma non adotta il piano entro i termini, interviene lo Stato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La norma mira a tutelare l'ambiente e la salute pubblica dai pericoli derivanti dall'amianto attraverso una pianificazione territoriale coordinata di bonifica, decontaminazione e smaltimento.
Si applica direttamente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli organi di governo statali, nonché alle unità sanitarie locali, alle imprese che trattano o smaltiscono amianto e agli addetti alle bonifiche.
Una Regione approva il proprio piano territoriale inserendo il censimento delle scuole e dei condomini con presenza di amianto friabile e avviando corsi formativi per abilitare gli operai incaricati della rimozione sicura dei materiali.
Obbligo per le Regioni e Province autonome di adottare i piani entro 180 giorni; obbligo di frequenza dei corsi per ottenere l'abilitazione alle attività di rimozione/smaltimento; in caso di inadempienza regionale, intervento sostitutivo dello Stato entro 90 giorni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.