Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonchè delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle areee interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Nota all':
- Per il titolo del D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1992-03-27;257#art-10
In sintesi
L'articolo impone alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare appositi piani per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica dall'amianto entro centottanta giorni da uno specifico decreto ministeriale. Questi piani devono includere diversi censimenti (dei siti di estrazione, delle imprese coinvolte e degli edifici con amianto friabile), individuare le aree per lo smaltimento e programmare la dismissione delle attività estrattive. Inoltre, stabiliscono controlli sanitari e ambientali, corsi di formazione obbligatori con rilascio di abilitazioni per gli operatori del settore e l'assegnazione di risorse alle unità sanitarie locali. Se una Regione o Provincia autonoma non adotta il piano entro i termini, interviene lo Stato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Perché esiste questa norma
La norma mira a tutelare l'ambiente e la salute pubblica dai pericoli derivanti dall'amianto attraverso una pianificazione territoriale coordinata di bonifica, decontaminazione e smaltimento.
A chi si applica
Si applica direttamente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli organi di governo statali, nonché alle unità sanitarie locali, alle imprese che trattano o smaltiscono amianto e agli addetti alle bonifiche.
Esempio pratico
Una Regione approva il proprio piano territoriale inserendo il censimento delle scuole e dei condomini con presenza di amianto friabile e avviando corsi formativi per abilitare gli operai incaricati della rimozione sicura dei materiali.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per le Regioni e Province autonome di adottare i piani entro 180 giorni; obbligo di frequenza dei corsi per ottenere l'abilitazione alle attività di rimozione/smaltimento; in caso di inadempienza regionale, intervento sostitutivo dello Stato entro 90 giorni.
Domande frequenti
Cosa succede se una Regione o Provincia autonoma non adotta il piano nei termini previsti?Il piano viene adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla scadenza, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'industria e dell'ambiente.
Quali edifici hanno la priorità nel censimento della presenza di amianto?La priorità è data agli edifici pubblici, ai locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e ai blocchi di appartamenti in cui sia presente amianto libero o in matrice friabile.
Chi deve svolgere i corsi di formazione professionale previsti dal piano?I corsi sono obbligatori per gli addetti alle attività di rimozione, di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, ai fini del rilascio dei necessari titoli di abilitazione.