Art. 3
In vigore dal 10 mar 1992
1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall', l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all' della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non può essere superiore a:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unità per i generali di divisione;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unità per i generali di brigata;
c) a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unità per i colonnelli.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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