Art. 2

In vigore dal 10 mar 1992
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall' del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi; 2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento; 3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento; 2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità: 1) informatica; 2) psicologia applicata; 3) investigazioni scientifiche; d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-28;217#art-2

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