Art. 7

LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212

In vigore dal 22 lug 1993
1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500 miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a lire 150 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale", e quanto a lire 250 miliardi per il 1992 e a lire 500 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centroorientale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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