Art. 6
LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212
In vigore dal 21 mar 1992
1. Gli enti interessati agli interventi previsti dall', commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, TrentinoAlto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla società finanziaria prevista dall', comma 1, della citata legge n. 19 del 1991 possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui all', comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Trento e di Bolzano.
Nota all':
- Il testo dell', commi 2 e 3, della legge n. 19/1991 già citata (si veda in nota all') è il seguente:
"2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, nonchè per valorizzare l''Iniziativa Pentagonalè di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1 agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta 'Iniziativa Pentagonalè alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerenti con gli interessi della Comunità economica europea.
3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di servizi.
Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonchè per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall' della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Storico versioni
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